Per quanto criticato, avversato e, quasi quotidianamente, denigrato, lo Stato democratico è il modello di governance delle decisione pubbliche che più degli altri riesce a garantire legalità e giustizia. E, in questo contesto ordinamentale, in cui gli alfieri dello Stato moderno hanno danno il loro contributo (da Hobbes a Rousseau, da Marx a Locke, da Voltaire a Montesquieu, da Kant a Hegel) la presenza di un organo terzo, autonomo, imparziale e indipendente a cui affidare la funzione di custode della Costituzione e di vegliare sul vitale principio della separazione dei poteri è fondamentale.
Tale importante attribuzione è stata individuata da quasi tutte le
democrazie moderne nella Corte Costituzionale, ovvero in quel Giudice
delle leggi al quale spetta l’ultima ed inappellabile parola ed al
quale il tumultuoso e repentino cambiamento sociale, economico,
politico ed istituzionale affida la responsabilità di interpretare in
chiave poliarchica i quotidiani rapporti tra Stato-Nazione e cittadini.
Nel nostro Paese, in cui la crisi finanziaria contribuisce non poco ad
esaltare il deficit politico ed istituzionale, sempre più bisognoso di
essere colmato secondo un approccio work in progress, la Corte
Costituzionale rappresenta il vero, e verosimilmente unico, punto di
riferimento certo sia per la società civile che per quella politica.
Basta avvicinarsi al suo sito istituzionale presente nella rete al link
www.cortecostituzionale.it per respirare l’autorevolezza delle tante
decisioni assunte da una squadra di quindici Giudici tutti
rigorosamente vaccinati con dosi massicce di competenza, etica, senso
di appartenenza allo Stato, principio di legalità, sacralità del
diritto e della giustizia.
Tra le tante sentenze depositate ed immediatamente leggibili sul citato
portale, le ultime due contribuiscono ad irrobustire il nostro
convincimento. Trattasi delle sentenze n. 198 e n. 199 entrambe
del 17 luglio 2012.
Con la sent. n. 198, per ciò che concerne le questioni che più ci hanno
incuriosito in questi mesi, la Corte Costituzionale afferma un
principio di diritto la cui immanenza nei rapporti tra Stato e Regioni
a statuto speciale non viene messa in discussione neanche in tempi di
crisi finanziaria. Viene infatti affermato che “La disciplina relativa
agli organi delle Regioni a statuto speciale e ai loro componenti è
contenuta nei rispettivi statuti. Questi, adottati con legge
costituzionale, ne garantiscono le particolari condizioni di autonomia,
secondo quanto disposto dall’art. 116 Cost. L’adeguamento da parte
delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome ai parametri
di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011
richiede, quindi, la modifica di fonti di rango costituzionale. A tali
fonti una legge ordinaria non può porre limiti e condizioni…”.
E’ la migliore risposta che poteva arrivare a chi continua a domandarsi
se le norme della spending review relative alla riduzione del numero
delle Province, con particolare riferimento ai sei mesi concessi
dall’art. 17, comma 5, del d.l. n. 95/2012 per l’adeguamento ai
principi ivi contenuti, sono immediatamente applicabili ad una Regione
a statuto speciale come la Sicilia.
L’ordinamento siciliano, com’è noto, gode di potestà esclusiva nelle
materie espressamente previste nello Statuto. L’art. 15 dello Statuto,
in particolare, al 1° comma così recita: “le circoscrizioni provinciali
e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi
nell’ambito della Regione siciliana”. Il 2° comma del medesimo articolo
così dispone: “L’ordinamento degli enti locali si basa nella Regione
stessa sui Comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della più
ampia autonomia amministrativa e finanziaria”. Peraltro, la medesima
Corte Costituzionale si è già pronunciata sulla specifica questione
agitata intorno all’ente intermedio siciliano così statuendo:
“quest’ultima Regione, infatti, secondo l’art. 15, terzo comma, del suo
statuto, è titolare della potestà legislativa esclusiva <<in
materia di circoscrizione, ordinamento (e controllo) degli enti
locali>> e in tale potestà è pacificamente compresa quella di
istituire, con proprie leggi (v. art. 6 della legge regionale 6 marzo
1986, n. 9, e art. 1 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17), i
<<liberi consorzi comunali>> che, nella Regione siciliana,
sotto la denominazione <<province regionali>> (art. 3 della
medesima legge regionale n. 9 del 1986), hanno preso il posto delle
province (art. 15, primo e secondo comma, dello statuto siciliano)”[1].
Corollario di queste argomentazioni è che le disposizioni contenute nel
citato art. 17 del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, comprensive dei
criteri (popolazione e territorio) individuati dal Consiglio dei
Ministri nella seduta del 20 luglio, sia per quanto concerne le
Province che per le Città Metropolitane, non sono operanti per la
Regione Sicilia, il cui campo normativo in materia di Enti locali è
stato puntualmente “occupato” dal legislatore siciliano. Proprio in
riferimento all’ente intermedio il legislatore siciliano ha prima
legiferato con la famosa l.r. n. 9/86 che all’art. 3, comma 1, così
recita: “L’amministrazione locale territoriale nella Regione siciliana
è articolata, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto regionale, in comuni
ed in liberi consorzi di comuni denominati <<province
regionali>>”. I restanti articoli individuano le modalità di
istituzione della provincia regionale (art. 5)[2], le funzioni
fondamentali (artt. 4, 8, 9, 10, 12, 13 e 14), l’assetto organizzativo
(artt. 22 e seguenti), gli assetti finanziari e patrimoniali (artt. 48,
51, 52 e 53). E, più recentemente, ne ha avviato il riordino con la
L.r. n. 14 del 8 marzo 2012.
Né, sulla questione possono pesare più di tanto le più volte invocate
dallo stesso legislatore statale ragioni di coordinamento della finanza
pubblica, atteso che per il Giudice delle leggi, “Le norme
costituzionali… non attribuiscono allo Stato il potere di derogare al
riparto delle competenze fissato dal Titolo V della Parte II della
Costituzione, neppure in situazioni eccezionali. In particolare, il
principio salus rei publicae suprema lex esto non può essere invocato
al fine di sospendere le garanzie costituzionali di autonomia degli
enti territoriali stabilite dalla Costituzione. Lo Stato, pertanto,
deve affrontare l'emergenza finanziaria predisponendo rimedi che siano
consentiti dall'ordinamento costituzionale”[3].
L’altra sentenza della Corte Costituzionale che merita un brevissimo
commento è la n. 199 che rende giustizia ai tantissimi italiani che si
sono recati alle urne per abrogare le normative oggetto dei quesiti
referendari del giugno 2011 in materia di servizi pubblici locali. In
sostanza il Giudice delle leggi partendo dal presupposto,
opportunamente eccepito in dottrina, che uno dei quattro quesiti
referendari veniva impropriamente circoscritto alla sola questione
della privatizzazione della gestione del servizio idrico, ha ritenuto
di annullare le previsioni legislative contenute nell’art. 4 del d.l.
n. 138/2011, come convertito in legge, che miravano a riproporre quasi
integralmente una corsia preferenziale pro-mercato concorrenziale per
la gestione dei restanti servizi pubblici locali.
La Corte Costituzionale ha così garantito il principio di
partecipazione democratica diretta del cittadino sancito dalla
Costituzione, che non può essere vanificato dal legislatore a soli
pochi mesi dal risultato referendario. In questo senso la Corte, pur
essendone perfettamente a conoscenza, non poteva scrutinare la
questione in considerazione del fatto che notoriamente il quesito
referendario era stato proposto solo per evitare la “privatizzazione
dell’acqua” atteso che la disciplina oggetto del quesito (il famoso
art. 23-bis del d.l. n. 112/2008) non discriminava i settori di
gestione del servizio pubblico locale ma, al contrario, li annoverava
implicitamente attraverso le medesime disposizioni normative.
Il risultato di questo annullamento è quello che già avevamo avuto modo
di commentare all’indomani della sentenza della Corte Costituzionale n.
62 del 07/03/2012 emessa per il caso dell’acquedotto pugliese[4]. In
sostanza nel nostro ordinamento, che in materia si ss.pp.ll. risente
non poco di quello comunitario, il legislatore sia statale, che
regionale, per la gestione dei servizi pubblici locali (non solo quindi
per quelli relativi alle risorse idriche) non può stabilire a priori
una preferenza per il modello pro-mercato né per quello pubblico, ma
deve lasciare alla valutazione degli enti locali e delle relative
autorità d’ambito la valutazione, in base alle proprie peculiarità
territoriali, del modello di volta in volta da preferire.
Sic stantibus rebus, in attesa di un prevedibile, quanto urgente,
intervento legislativo che tenga conto del nuovo scenario delineato
dalla Corte Costituzionale non possiamo che auspicare l’introduzione di
un Testo Unico in materia che ponga fine alla cronica instabilità dei
servizi pubblici locali.
Note
[1] Corte Cost., sent. n. 230/2001.
[2] La prima costituzione è intervenuta con la L.r. n. 17 del 12/08/89.
[3] Corte Cost., sent. 14/06/2012 n. 151.
[4] Si consenta il rinvio a Massimo Greco “Per la gestione delle risorse idriche né con Marx né contro di Marx”, su “Amministrazione In cammino”, rivista elettronica di diritto pubblico, pubblicata sul web all’indirizzo www.amministrazioneincammino.luiss.it, 02/05/2012.